DETRAZIONE SPESE FARMACEUTICHE - Sez.CAF

cgnserviziocertificato.jpgLo scontrino  parlante finalmente sufficiente per la  detrazione delle spese per farmaci:  E’ sempre obbligatoria la conservazione delle fotocopie delle ricette per la detrazione fiscale delle spese per l’acquisto di farmaci?

Con le Istruzioni del Modello Unico 2008 e del 730/2008 riguardanti il periodo di imposta 2007 – si era pervenuti alla conclusione che, in aggiunta allo scontrino fiscale parlante, la documentazione necessaria, per usufruire nel periodo di imposta 2007 della detrazione fiscale pari al 19% delle spese d’acquisto di medicinali, dovesse essere la seguente:

• per il ticket, la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base;

• per i farmaci con obbligo di prescrizione, l’ originale della ricetta ripetibile ovvero la fotocopia della ricetta non ripetibile;

• per i farmaci da banco, infine, l’ originale della ricetta ripetibile oppure, in alternativa, un’autocertificazione attestante la necessità per il contribuente, o per i suoi familiari a carico, dei farmaci acquistati.

Ora, invece, le Istruzioni al Modello Unico 2009 ed al 730/2009 riguardanti il periodo di imposta 2008 (di recente pubblicazione)hanno sostanzialmente semplificato la vicenda, perchè l’Appendice - alla voce “Spese Sanitarie–Documenti da conservare” - recita testualmente: “per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali, a decorrere dal 1° gennaio 2008, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (il c.d. “scontrino parlante”:ndr) in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario”.

Quindi, finalmente e definitivamente è stato attribuito pieno valore probatorio allo scontrino parlante, sia quando emesso per l’acquisto di farmaci da banco e/o con obbligo di prescrizione, ma anche se rilasciato per il pagamento dei tickets.

E' tuttavia consigliabile effettuare fotocopie degli scontrini in quanto nel tempo gli stessi tendono a scolorirsi ed a perdere leggibilità utile in caso di controllo negli anni successivi (nei 5 anni) da parte dell'amministrazione finanziaria. Non sono infrequenti recuperi di imposta di anni precedenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in caso di verifica di scontrini ormai non più leggibili.

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