Chi siamo
Stiamo facendo un test in questa pagina
Definizione di cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
Finalità e scopi dei cookie
I cookie sono utilizzati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto elevato. In tale ottica, alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in alcuni casi sono tecnicamente necessari. A titolo esemplificativo, l’accesso ad aree riservate del sito e le attività che possono essere ivi svolte sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza dei cookie che consentono di identificare l’utente e mantenerne l’identificazione nell’ambito della sessione.
Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione.
Tipi di cookie
Gestione e modifiche dei cookie
Questo sito usa solo cookie di tipo tecnico che non richiedono l'autorizzazione degli utenti. Pero l'utente potrebbe anche ricevere cookies di terze parti che richiedono l'approvazione degli utenti. Ricorda che se prosegui nella navigazione accetti questi cookies.
Il sito studiofabiani.com/ e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da terze parti quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni.
A titolo di esempio:
Vai qui per approfondire la policy di google:http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Vai qui per approfondire la policy di facebook:https://it-it.facebook.com/about/privacy
Vai qui per approfondire la policy di twitter:https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
È comunque possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser. Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco l'elenco dei link per la configurazione dei browser.
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari
Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera
Se desideri eliminare i file cookie eventualmente già presenti sul tuo computer, leggi le istruzioni del tuo browser cliccando sulla voce “Aiuto” del relativo menu.
A fronte d’estensione dell’acausalità alla generalità dei contratti a termine, il decreto-legge n. 34/2014, convertito con modifiche dalla legge n.78 del 20 maggio 2014, limita a 36 mesi la durata massima del contratto,proroghe comprese, ed introduce limiti numerici per il suo utilizzo.
Con la circolare n.13 del 12 giugno 2014 la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro esamina le novità introdotte dal decreto con particolare attenzione al regime transitorio sottolineando che tutte le novità introdotte dalle disposizioni in esame si applicano ai soli contratti a termine stipulati a decorrere dal 20 maggio 2014.Restano però salvi, per espressa previsione normativa, gli effetti già prodotti dal decreto-legge n.34. Il che comporta, in alcuni casi un diverso regime applicabile, a seconda della data di stipula del contratto, come accade, per esempio per il regime delle proroghe.
Il decreto legge in esame prevedeva, nel testo originario la possibilità di prorogare per 8 volte il contratto. Con la conversione in legge il numero delle proroghe scende a 5, con la precisazione che dette proroghe prescindono dal numero dei rinnovi. Poichè restano salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 34 nel periodo di vigenza, ci si trova davanti a tre diversi regimi delle proroghe a seconda che il contratto sia stato stipulato:
Il tetto delle 5 proroghe non si riferisce ad ogni singolo contratto a termine stipulato tra le parti ma all’intero periodo di tempo (36 mesi) indicato dalla norma.
In altre parole, se le parti utilizzano le 5 proroghe nel primo contratto a termine (ad esempio, di durata annuale comprese le proroghe), saranno libere di stipulare altri contratti a termine sino al tetto dei 36 mesi (art. 5, co. 4-bis) ma non potranno più utilizzare l’istituto della proroga”.
I limiti numerici
Innanzi tutto, la legge di conversione chiarisce che i limiti numerici in essa stabiliti si applicano ai soli contratti a termine e non ai contratti di somministrazione di lavoro ai quali continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 20 del Dlgs. n. 276/2003. Inoltre, il limite legale riferito ai contratti a tempo determinato (20%) ha come base di computo il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al primo gennaio dell’anno di assunzione.
Ciò vale per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge n. 78/2014, mentre sono da considerare legittime le assunzioni a termine operate nel periodo di vigenza del D.L. 34/2014 prendendo a base per il calcolo del 20 per cento l’organico complessivo ad una data diversa da quella del primo gennaio 2014.
La possibilità di avviare almeno un contratto a termine è assicurata, oltre che alle imprese anche ai datori di lavoro in genere che non superano i cinque dipendenti.
Per effetto del regime transitorio, la sanzione amministrativa disposta in caso di superamento dei limiti numerici trova applicazione per i soli contratti conclusi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Durante il periodo di vigenza del decreto legge n.34/2014 la sanzione non si applica in quanto non prevista, resta però ferma la possibile conversione del contratto, da tempo determinato e tempo indeterminato. A fronte d’estensione dell’acausalità alla generalità dei contratti a termine, il decreto-legge n. 34/2014, convertito con modifiche dalla legge n.78 del 20 maggio 2014, limita a 36 mesi la durata massima del contratto,proroghe comprese, ed introduce limiti numerici per il suo utilizzo.
Con la circolare n.13 del 12 giugno 2014 la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro esamina le novità introdotte dal decreto con particolare attenzione al regime transitorio sottolineando che tutte le novità introdotte dalle disposizioni in esame si applicano ai soli contratti a termine stipulati a decorrere dal 20 maggio 2014.Restano però salvi, per espressa previsione normativa, gli effetti già prodotti dal decreto-legge n.34. Il che comporta, in alcuni casi un diverso regime applicabile, a seconda della data di stipula del contratto, come accade, per esempio per il regime delle proroghe.
Il decreto legge in esame prevedeva, nel testo originario la possibilità di prorogare per 8 volte il contratto. Con la conversione in legge il numero delle proroghe scende a 5, con la precisazione che dette proroghe prescindono dal numero dei rinnovi. Poichè restano salvi gli effetti prodotti dal decreto-legge 34 nel periodo di vigenza, ci si trova davanti a tre diversi regimi delle proroghe a seconda che il contratto sia stato stipulato:
Il tetto delle 5 proroghe non si riferisce ad ogni singolo contratto a termine stipulato tra le parti ma all’intero periodo di tempo (36 mesi) indicato dalla norma.
In altre parole, se le parti utilizzano le 5 proroghe nel primo contratto a termine (ad esempio, di durata annuale comprese le proroghe), saranno libere di stipulare altri contratti a termine sino al tetto dei 36 mesi (art. 5, co. 4-bis) ma non potranno più utilizzare l’istituto della proroga”.
I limiti numerici
Innanzi tutto, la legge di conversione chiarisce che i limiti numerici in essa stabiliti si applicano ai soli contratti a termine e non ai contratti di somministrazione di lavoro ai quali continua ad applicarsi la disciplina dell’articolo 20 del Dlgs. n. 276/2003. Inoltre, il limite legale riferito ai contratti a tempo determinato (20%) ha come base di computo il numero dei lavoratori a tempo indeterminato al primo gennaio dell’anno di assunzione.
Ciò vale per le assunzioni effettuate dalla data di entrata in vigore della legge n. 78/2014, mentre sono da considerare legittime le assunzioni a termine operate nel periodo di vigenza del D.L. 34/2014 prendendo a base per il calcolo del 20 per cento l’organico complessivo ad una data diversa da quella del primo gennaio 2014.
La possibilità di avviare almeno un contratto a termine è assicurata, oltre che alle imprese anche ai datori di lavoro in genere che non superano i cinque dipendenti.
Per effetto del regime transitorio, la sanzione amministrativa disposta in caso di superamento dei limiti numerici trova applicazione per i soli contratti conclusi dall’entrata in vigore della legge di conversione. Durante il periodo di vigenza del decreto legge n.34/2014 la sanzione non si applica in quanto non prevista, resta però ferma la possibile conversione del contratto, da tempo determinato e tempo indeterminato.
informo che la Regione Marche ha provveduto a disciplinare la materia dei tirocini formativi e di orientamento e dei tirocini di inserimento/reinserimento, con Deliberazione della Giunta Regionale del 29/07/2013, n. 1134.
Da oggi, pertanto, l’avvio di un tirocinio dovrà avvenire attraverso la compilazione dei nuovi format di Progetto Formativo e Convenzione .
Si pone l'attenzione che è previsto un compenso minimo di 350,00€ mensili (escluso percettori sostegno del reddito)
All. c.s.
$11) Delibera n. 1134/2013
BANDI EUROPEI NAZIONALI E REGIONALI
FONDO ENERGIA
Finanziato con fondi europei, a sostegno di investimenti in efficienza energetica e fonti rinnovabili – Finanziamenti agevolati
Il nuovo fondo di finanza agevolata sostiene gli investimenti delle imprese in efficienza energetica e fonti rinnovabili nonché nelle tecnologie che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali.
Scopo ulteriore del fondo è promuovere la nascita di nuove imprese operanti nel campo della green economy, incentivare gli investimenti immateriali volti all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo energetico incorporato nei prodotti.
Il fondo concede finanziamenti agevolati con provvista mista, della durata massima di 4 anni, nella misura minima di 75mila euro e nella misura massima di 300mila euro per progetto. Il tasso effettivo praticato a carico dell’impresa beneficiaria corrisponderà all’Euribor maggiorato di 3 punti percentuali. Il che, ai valori attuali di Euribor, corrisponderebbe a un TAEG effettivo sul finanziamento complessivo pari al 3,25%.
GECO
Impresa giovane e Internazionalizzazione – Finanziamenti agevolati per PMI
Il bando vuole fornire un aiuto mirato alle giovani imprese ad alto contenuto tecnologico e creativo, che hanno già affrontato la fase di avviamento e devono superare le strozzature sul loro percorso di sviluppo per accelerare la crescita e raggiungere un maggiore consolidamento sul mercato.
Si considerano imprese giovanili, le ditte individuali, le società o società cooperative in cui il 60% dei soci sono persone non superiore a 40.
• Valore dei progetti: minima di 10 mila Euro e massima di 40 mila Euro
• Contributo regionale: fino al 60% del valore del progetto
Il bando cofinanzia progetti per:
- lo sviluppo commerciale e l’internazionalizzazione;
- lo sviluppo organizzativo e finanziario dell’azienda.
D. Lgs. 185/00 Titolo II
Microimpresa – Contributi per avviare un’attività imprenditoriale di piccola dimensione in forma di società di persone
È concesso un contributo pari al 100% degli investimenti così strutturato:
Contributo pari al 50% a fondo perduto e per il restante 50% in conto interessi (con un tasso di interesse pari al 30% del tasso di riferimento vigente e con un periodo di rimborso/restituzione di 7 anni).
Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 129.114,22:
• Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;
• Beni immateriali ad utilità pluriennale;
• Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti.
Sono ammissibili le spese di “gestione” per un importo forfetario di circa € 16.000,00.
D. Lgs. 185/00 Titolo II
Lavoro Autonomo – L'agevolazione è rivolta a singole persone ed ha l'obiettivo di aiutarle ad avviare una attività imprenditoriale purché si tratti di un investimento di ridotta entità.
Persone fisiche che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo, nella produzione di beni e servizi in tutti i settori ad esclusione di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e trasporti, in forma di ditta individuale.
Sono ammissibili le spese per “investimenti” per un massimo di € 25.823:
• Attrezzature, macchinari, impianti ed allacciamenti;
• Beni immateriali ad utilità pluriennale;
• Ristrutturazione di immobili nella misura del 10% del valore di tutti gli investimenti;
Sono ammissibili le spese di “gestione” per un massimo di € 5.165 di cui:
• Materiali necessari al processo produttivo;
• Utenze e canoni di locazione per il primo anno di attività;
• Consulenze e prestazioni di servizi;
• Garanzie assicurative sui beni finanziati.
BANDI FINANZIAMENTO EUROPEO
EIE Energia e Trasporti – Agevolazione comunitaria
Azione europea nel settore dell’energia e trasporti volto a favorire lo sviluppo sostenibile nel contesto energetico. Possono beneficiarne persone giuridiche, pubbliche e private.
Il programma è strutturato in quattro settori specifici:
1. SAVE che concerne il rafforzamento dell’efficienza energetica e l’uso razionale dell’energia in particolare nei settori dell’edilizia e dell’industria;
2. ALTENER che concerne la promozione delle energie nuove e rinnovabili per la produzione centralizzata e decentrata di energia elettrica e calore e la loro integrazione nell’ambiente locale e nei sistemi energetici;
3. STEER che concerne il sostegno alle iniziative riguardanti tutti gli aspetti energetici dei trasporti, la diversificazione dei carburanti, e la promozione dei carburanti di origine rinnovabile e dell’efficienza energetica nei trasporti;
4. COOPENER che concerne il sostegno alle iniziative relative alla promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica nei paesi in via di sviluppo.
Contributo: fino al 75% dei costi