DETRAZIONE SPESE MEDICHE
Le spese mediche sostenute nell’interesse dei figli a carico vanno detratte dai genitori secondo le seguenti regole:
- se il documento è intestato al figlio, i genitori, in via generale, possono detrarre la spesa in misura del 50% ciascuno. Qualora la spesa sia stata sopportata in misura differente dal 50% si terrà conto della diversa misura previa annotazione della percentuale sul documento di spesa;
- Se il documento di spesa è, invece, intestato ad uno solo dei genitori la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero ammontare.
È il caso di sottolineare che la scelta effettuata dai genitori per ripartire la detrazione per i figli a carico non influenza la scelta per ripartire le spese per oneri sostenuti per conto dei figli (per es. i genitori possono ripartire al 50% la detrazione per i figli e uno dei genitori può detrarre al 100% la spesa laddove ne ricorrono i presupposti).
Si evidenzia, inoltre, che le medesime regole valgono nel caso degli altri familiari fiscalmente a carico indicati nell’art. 433 del codice civile.
Sono considerate spese mediche generiche:
- le prestazioni rese da un medico “generico” vale a dire non specializzato;
- le prestazioni rese da un medico specializzato in una branca diversa da quella della propria specializzazione;
- le spese per l’acquisto dei prodotti medicinali e omeopatici.
È necessario porre la dovuta attenzione al contenuto degli scontrini in quanto dal primo gennaio 2010, in luogo della denominazione commerciale del medicinale, su indicazione del Garante della Privacy, deve essere riportato il codice alfanumerico di autorizzazione di immissione al commercio (codice AIC).
Attenzione:
- la detrazione non compete per l’acquisto dei cosiddetti parafarmaci o per l’acquisto di integratori alimentari anche se prescritti dal medico;
- Le prestazioni specialistiche sono quelle rese da un medico specialista nell’ambito della propria specializzazione e comprendono una vasta gamma di servizi, terapie, prestazioni specialistiche ed esami di laboratorio..
È opportuno analizzare le spese mediche specialistiche sostenute tenendo conto che: - le spese per cure termali sono detraibili a condizione che la terapia sia prescritta da un medico;
- le spese per prestazioni odontoiatriche sono detraibile purché la fattura riporti dettagliatamente le prestazioni rese (da evitare le descrizioni generiche es. ciclo di cure odontoiatriche). Sono escluse le spese odontoiatriche sostenute per fini puramente estetici;
NB: Le spese chirurgiche per le quali è possibile beneficiare della detrazione Irpef sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgici veri e propri (compresi quelli di piccola chirurgia) ritenuti necessari per un recupero alla normalità sanitaria e funzionale della persona, con esclusione pertanto di tutti quegli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemente a rendere più gradevole l'aspetto personale.(art. 15, comma 1, lett. c, del Tuir).
in Sintesi: Le spese per gli interventi di chirurgia estetica sono detraibili solo se diretti ad eliminare deformità funzionali o estetiche particolarmente deturpanti.
Onde evitare disconoscimenti da parte dell'amministrazione finanziaria è opportuna una relazione del medico curante attestante la casistica esposta
Tra le spese inerenti all'intervento chirurgico, come sopra individuato, rientrano quelle sostenute per l'anestesia, per acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessari all'operazione, ecc.
Sono interamente deducibili, se in connessione con un intervento chirurgico, inoltre sia le spese o rette di degenza sia le spese di cura limitate, per quanto riguarda i medicinali, a quelli indispensabili all'intervento chirurgico.
Non possono ritenersi comprese fra le spese deducibili tutte quelle spese, seppure effettuate in relazione ad un intervento chirurgico, che rispondono al confort ovvero a taluni bisogni non essenziali del malato, anziché ad una effettiva esigenza di ordine sanitario conseguente all'intervento subito (quali, per esempio, le spese di pernottamento di congiunti del malato, gli addebiti per l'apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, i sovrapprezzi per determinate prestazioni aggiuntive, ecc.).
Sono detraibili le spese sostenute per l’acquisto e l’affitto di protesi sanitarie dentarie, fonetiche e oculistiche (compresi lenti e liquidi per la loro pulizia). In tale voce sono compresi gli arti artificiali, gli apparecchi per fratture, gli apparecchi ortopedici nonché le poltrone ed attrezzature simili per invalidi dotati di meccanismi atti a facilitarne il movimento;
- in presenza di prescrizione medica sono ammesse le spese per prestazioni rese da dietisti e chiropratici, nonché spese per elettroterapia analgesica, laserterapia, ionoforesi, visite di podologia, fisioterapia e logopedia;
- non è mai ammessa la detrazione, perché non si tratta di prestazioni mediche, delle spese per prestazioni rese da naturopati, iridologi e riflessologi nonché per i massaggi shiatsu;
- Anche se prescritte da un medico, perché non si tratta di prodotti medicinali, non sono detraibili le spese per l’acquisto di latte artificiale per neonati, di prodotti detergenti per soggetti con allergie, di prodotti alimentari per soggetti con determinate allergie.
- non sono detraibili i prodotti curativi naturali anche se l’acquisto è avvenuto in farmacia;
- sono detraibili i medicinali da banco anche se non acquistati in farmacia purché lo scontrino riporti tutti gli elementi previsti (quantità, natura, Codice AIC e codice fiscale del destinatario);
- non è necessario conservare copia della prescrizione medica o della ricetta rilasciata dal medico in quanto lo scontrino fiscale contiene tutti gli elementi obbligatori che danno diritto alla detrazione;
- con riferimento alla natura del farmaco l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso sia indicato farmaco, OTC (medicinale da banco), SOP (senza obbligo di prescrizione), omeopatico, automedicazione, fascia C, galenico, magistrale, etico, ticket.
Le spese mediche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19%dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta per la parte che eccede Euro 129,11.
Nel caso in cui l’ammontare della spesa sia superiore a Euro 15.493,71 è possibile ripartire la detrazione in quattro quote annuali di pari importo. Generalmente, la scelta di rateizzare l’importo in quattro rate viene effettuata dal contribuente nel caso di incapienza dell’imposta per l’anno in cui si riferisce la spesa.
SPESE MEDICHE OMEOPATICHE
Le spese mediche sostenute nell’interesse proprio e/o dei familiari a proprio carico sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi. Tra queste spese rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di farmaci omeopatici.Con il modello 730/2011, infatti, il contribuente può beneficiare di una detrazione fiscale legata alle spese mediche sostenute per farmaci omeopatici.
Ma quali sono i medicinali omeopatici e come sono riconoscibili?
Sono omeopatici quei farmaci e quelle cure che presentano un metodo terapeutico alternativo alla medicina tradizionale.
Come stabilito dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, un medicinale omeopatico è “ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze”.
Non tutte le confezioni di medicinali messi in commercio dalle aziende produttrici di farmaci omeopatici sono però registrate come farmaci omeopatici.
I medicinali omeopatici detraibili sono identificabili dalla dicitura “medicinale omeopatico” oppure “farmaco omeopatico” o analoghe abbreviazioni presenti sulla confezione esterna del farmaco.
Nello scontrino fiscale parlante devono essere specificate la natura, la qualità e la quantità dei beni nonchè il codice fiscale del destinatario.
Il Garante della Privacy è intervenuto, chiarendo che, per garantire e tutelare la riservatezza dei contribuenti, nello scontrino fiscale il nome del farmaco è sostituito dall’apposito codice AIC (il codice rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco che permette di identificare in modo univoco ogni confezione farmaceutica).
A tal proposito è utile ricordare che, in riferimento alla natura del farmaco, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione compete nel caso di farmaci contrassegnati dai seguenti codici, diciture o sigle:
- OTC per farmaci da banco;
- SOP per farmaco senza ricetta;
- Farmaci di fascia C;
- Farmaci contrassegnati dalle diciture “omeopatico”, “galenico”, “officinale”, “magistrale”, “preparazione”, “automedicazione”, “etico”, “ticket” o analoghe;
- Farmaci contrassegnati dalle seguenti abbreviazioni: “F.co”, “Med.le”, “Omeo”, “Galen.” o analoghe.
Il cosiddetto “scontrino parlante” della farmacia ai fini della deducibilità delle spese mediche, quindi deve indicare il codice alfanumerico AIC e NON più la denominazione commerciale dei medicinali acquistati.
Le spese mediche per acquisto di farmaci omeopatici sostenute nel proprio interesse e nell’interesse dei figli/familiari a carico possono, quindi, essere detratte documentando con lo scontrino fiscale l’acquisto.
Le spese mediche omeopatiche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% dell’ammontare totale della spesa sostenuta nell’anno d’imposta dedotta la franchigia di Euro 129,11 e vanno indicate al rigo E1 del modello 730/2011 (o RP1 del Modello UnicoPF2011).