RIMANDATA LA TASI

Approvato il decreto legge che recepisce l’emendamento introdotto in Senato al decreto IRPEF (D.L. 66/2014), relativo allo slittamento dei versamenti TASI nei Comuni in ritardo con le delibere. Confermato il calendario a scadenza “multipla”, 16 giugno, 16 ottobre e 16 dicembre, a seconda della data di pubblicazione delle aliquote.

Il decreto, modificando l’art. 1 comma 688 della L. 147/2013, dispone il rinvio al 16 ottobre2014 dell’obbligo di versamento della prima rata TASI nei Comuni che non abbiano adottato entro il 23 maggio 2014 (con successiva pubblicazione sul sito del Dipartimento delle Finanze entro il 31 maggio) le delibere relative ad aliquote e detrazioni per il 2014. Ciò a condizione - dispone il decreto - che le predette deliberazioni siano pubblicate sul sito del Dipartimento entro il 18 settembre.
A tal fine, i Comuni sono tenuti ad effettuare l’invio delle deliberazioni, in via telematica, entro il 10 settembre, mediante inserimento delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale.
In caso mancato invio delle delibere entro il predetto termine del 10 settembre, si prevede per i contribuenti l’obbligo di versamento dell’imposta determinata applicando l’aliquota base dell’1 per mille, con il versamento da effettuarsi in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014.
Resta invece confermata al 16 giugno 2014 la scadenza di versamento della prima rata nei Comuni che abbiano provveduto all’approvazione e alla pubblicazione delle delibere entro i termini di legge previsti dalla legge di stabilità. Tra questi cè il solerte Comune di Pesaro ed altri nella stessa Provincia che ha deliberato e perl laquale la scadenza resta confermata in concomitanza con altri esosi esborsi.

Le regole per proprietari e inquilini

Il decreto, inoltre, dispone in merito ai criteri di ripartizione del tributo tra proprietario e inquilino nell’ambito dei rapporti di locazione, in relazione a quanto previsto dal comma 681 della L. n. 147/2013 (in base al quale il tributo incide sul detentore dell’immobile per una quota variabile dal 10 al 30%, la cui individuazione è demandata ai singoli comuni).
In particolare, il decreto prevede che nel caso di mancata determinazione della suddetta percentuale, laTASI è dovuta dall’occupante, nella misura del 10% dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.
Le anticipazioni ai Comuni
Per consentire ai Comuni di far fronte alle proprie esigenze finanziarie, il provvedimento stabilisce che, in caso di mancato invio delle deliberazioni entro il 23 maggio 2014, il Ministero dell’Interno, entro il prossimo 20 giugno, erogherà agli enti appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alle Regioni Sicilia e Sardegna, un importo corrispondente al 50% del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014.

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