PROROGA MOD.730/2014
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2014
Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione delle
dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti
abilitati. (14A04307) (GU n.127 del 4-6-2014)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi dovuti in base allo stesso decreto;
Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale e' stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti, rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti";
Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che hanno modificato rispettivamente l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e l'articolo 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti, l'attivita' di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15 gennaio 2014 e 10 marzo 2014, con i quali e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/2014 con le relative istruzioni, che deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche' della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
Considerate le modalita' telematiche adottate dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per il rilascio della
certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati
e assimilati (CUD).
Considerate le difficolta' riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonche' l'incertezza Determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali;
Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e quelli di trasmissione telematica dei predetti modelli per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria;
Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2014 per i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati
1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare
l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla
documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.
2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono:
a) entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di
liquidazione;
b) entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2014
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Renzi
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoan