PROROGA MOD.730/2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 giugno 2014 
Differimento, per l'anno 2014, del termine per la presentazione delle 
dichiarazioni modello 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti 
abilitati. (14A04307)    (GU n.127 del 4-6-2014) 
 
 IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
 Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "Norme  di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di  dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'  di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni" e, in  particolare, l'articolo 12, comma 5, il quale prevede che, con  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tenendo conto  delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei  responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative  dell'amministrazione, possono essere modificati i termini riguardanti  gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi  dovuti in base allo stesso decreto; 
 
 Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante "Disposizioni in  materia di statuto dei diritti del contribuente"; 
 Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; 
 Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, con il quale  e' stato approvato il regolamento recante "Norme di assistenza  fiscale resa dai Centri per l'assistenza fiscale per le imprese e per  i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi  dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" e, in  particolare, gli articoli 13 e 16 dello stesso decreto, recanti,  rispettivamente, "modalita' e termini di presentazione della  dichiarazione dei redditi" e "assistenza fiscale prestata dai  CAF-dipendenti"; 
 Visti gli articoli 3-bis, comma 10, e 7-quinquies del decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 dicembre 2005, n. 248, che hanno modificato rispettivamente  l'articolo 2 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, e l'articolo 1 del  decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, concernenti, l'attivita'  di assistenza fiscale prestata rispettivamente dagli iscritti  nell'albo dei consulenti del lavoro e in quello dei dottori  commercialisti ed esperti contabili; 
 Visti i provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate 15  gennaio 2014 e 10 marzo 2014, con i quali e' stato approvato il modello di dichiarazione 730/2014 con le relative istruzioni, che  deve essere presentato ai fini delle imposte sui redditi, nonche'  della scheda da utilizzare ai fini delle scelte della destinazione  dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF da parte dei soggetti  esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; 
 Considerate le modalita' telematiche adottate dall'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) per il rilascio della 
certificazione unificata dei redditi di lavoro dipendente, equiparati 
e assimilati (CUD). 
 
Considerate le difficolta' riscontrate nel reperimento dei CUD nella fase di avvio dell'assistenza fiscale nonche' l'incertezza Determinatasi in merito all'utilizzo in compensazione del rimborso scaturente da modello 730 per il pagamento delle imposte comunali; 
 Ritenuto opportuno, pertanto, disporre un differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni tramite il modello 730 e quelli di trasmissione telematica dei predetti modelli per consentire ai contribuenti e ai soggetti che prestano assistenza fiscale di fruire di un piu' congruo periodo di tempo per l'effettuazione dei predetti adempimenti, tenendo conto delle esigenze dei contribuenti e dell'Amministrazione finanziaria; 
 Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
 Decreta: 
 
 Art. 1 
 
Termini per la presentazione e la trasmissione delle dichiarazioni  dei redditi modello 730/2014 per i CAF-dipendenti e  i professionisti abilitati 
 1. I possessori dei redditi indicati all'articolo 37, comma 1 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono presentare 
l'apposita dichiarazione semplificata e le schede ai fini della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul 
reddito delle persone fisiche entro il 16 giugno 2014 ad un CAF-dipendenti o ad un professionista abilitato, unitamente alla 
documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo. 
 2. I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, nell'ambito delle attivita' di assistenza fiscale di cui all'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvedono: 
 a) entro il 24 giugno 2014, a consegnare al contribuente copia della dichiarazione elaborata e il relativo prospetto di 
liquidazione; 
 b) entro il giorno 8 luglio 2014, a comunicare il risultato finale delle dichiarazioni e a effettuare la trasmissione in via 
telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni presentate ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. 
 
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 Roma, 3 giugno 2014 
 
 Il Presidente del Consiglio dei ministri 
 Renzi 
Il Ministro dell'economia e delle finanze 
 Padoan 
 

Su questo sito usiamo i cookies. Navigandolo accetti.