Modello 730/2015
È disponibile dal 1° dicembre 2014 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate la prima bozza del modello 730/2015, con le relative istruzioni.
Il modello è utilizzato solitamente dai lavoratori dipendenti e dai pensionati per presentare la loro dichiarazione dei redditi, risultando quest’ultimo molto più conveniente.
L’utilizzo del modello 730 è, infatti, solitamente consigliato per tali categorie di lavoratori perché è molto più semplice da compilare rispetto al modello UNICO, dato che non richiede calcoli; inoltre, consente di riscuotere in tempi rapidi l’eventuale rimborso spettante, direttamente nella busta paga di luglio oppure nella rata di pensione di agosto o settembre e, infine, in caso di imposte a debito non richiede l’effettuazione di versamenti dal momento che è lo stesso sostituto d’imposta che provvederà a trattenere le somme dovute dalla retribuzione oppure dalla pensione.
Il modello 730/2015, relativo ai redditi maturati nel 2014, presenta molte novità rispetto al precedente.
Modello 730 precompilato
In primo luogo, è prevista l’introduzione del modello precompilato.
Con l’ufficializzazione del decreto legge sulle Semplificazioni fiscali (Dlgs 175/2014) è ormai certo che partirà, in via sperimentale per il 2015, relativamente ai redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione precompilata.
Così, dal 15 di aprile 2015, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati le dichiarazioni dei redditi precompilate, che potranno essere reperite direttamente dagli interessati dal sito internet dell’Amministrazione finanziaria.
L’Agenzia utilizzerà le informazioni in suo possesso, contenute nelle certificazioni dei sostituti d’imposta, nell’Anagrafe tributaria oppure trasmesse da soggetti terzi, finora impiegate al solo scopo del controllo, per fornire una dichiarazione in parte già parzialmente precompilata.
Strettamente correlata a tale dichiarazione, anche la nuova Certificazione unica (modello Cu) che, sempre dal 2015, sostituirà il “vecchio” Cud.
Altre novità
Dal 2015, i contribuenti avranno a disposizione un’unica scheda (modello 730-1) per esprimere le scelte relative all’8, al 5 e al 2 per mille dell’Irpef.
Dal mese di maggio 2014 è stato introdotto il bonus Irpef di 80 euro mensili, erogato in busta paga dai datori di lavoro a tutti i lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. A seguito di ciò, con la presentazione del modello 730/2015, l’ammontare del credito dovrà essere ricalcolato in base alla somma di tutti i redditi dichiarati, da chi presta l’assistenza fiscale. In assenza di un sostituto d’imposta, il credito verrà riconosciuto direttamente con il modello 730.
Gli impianti detraibili sono individuati nell’allegato M al Dlgs 29 dicembre 2006, n.311 sui criteri del rendimento energetico nell’edilizia.
Vi rientrano, ad esempio, le tende esterne, le chiusure oscuranti, dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate con specifici requisiti di trasmittanza termica, escluse dalla detrazione del 65% sino al 31 dicembre 2014, che era limitata ai soli interventi che consentivano un risparmio per la climatizzazione invernale. Al contrario, le schermature solari, ora agevolate, realizzano un risparmio per la climatizzazione estiva.
L’altro nuovo intervento agevolato al 65% è l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse (fonti rinnovabili) combustibili.
Il limite massimo di detrazione è però pari a 30mila euro. Salta così il vincolo che fino al 31 dicembre 2014 consentiva per le caldaie a biomassa l’applicazione dei benefici fiscali solo se con l’installazione l’immobile raggiungeva i requisiti energetici della riqualificazione energetica globale dell’edificio
zone sismiche 1 e 2, individuate in base all’Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003.
Si tratta di interventi di prevenzione antisismica nelle zone a più alta pericolosità della mappatura sismica del territorio nazionale.
La detrazione si applica agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio dei lavori è stata presentata a partire
dal 4 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge 90/2013. I benefici sono riconosciuti in favore degli interventi di messa in sicurezza statica sulle parti strutturali e per la redazione della documentazione obbligatoria, atta a comprovare tale sicurezza statica.
Per le altre zone del territorio nazionale colpite da eventi sismici, gli interventi di ricostruzione sia per l’abitativo che per il non abitativo fruiscono comunque della detrazione del 50% ai sensi dell’articolo 16-bis del Dpr 917/86 che al comma 1, lettera c) riconosce il diritto alla detrazione del 50% a condizione che per il territorio colpito dalla calamità naturale sia stato dichiarato lo stato di emergenza
La detrazione va calcolata forfetariamente, su un importo pari al 25% del corrispettivo di acquisto. Ad esempio, su una casa venduta a 200mila euro la detrazione è pari a 25mila euro, ossia al 50% di 50mila euro).
Come accennato, la legge di Stabilità 2015 (legge 190/2014) ha introdotto un’importante novità: ha esteso da sei a 18 mesi il termine concesso alle imprese di ristrutturazione per vendere l’immobile dopo la fine dei lavori.
In sostanza, dal 1° gennaio di quest’anno, le imprese avranno un anno di tempo in più per vendere le case ristrutturate (se i lavori finiscono al 31 dicembre 2015, la casa potrà essere venduta con i benefici fiscali sino al 30 giugno 2017).
La detrazione del 50% è riconosciuta solo per gli interventi cielo-terra cioè per quelli che abbiano interessato l’intero fabbricato
In pratica per gli interventi condominiali anche in assenza di proroga c’erano sei mesi di tempo in più per fruire della detrazione in misura potenziata del 65% proprio in relazione alla maggiore difficoltà operativa (necessità di assemblea e delibera condominiale d approvazione dei lavori). Ora anche per i lavori di risparmio energetico che coinvolgono le parti comuni di un immobile il termine ultimo di sostenimento della spesa (bonifico effettuato dall’amministratore, non dai singoli condòmini) per fruire della maggiore detrazione del 65% è il 31 dicembre 2015