imu terreni montani
Imu terreni montani, in “Gazzetta” il decreto con i nuovi criteri di esenzione
Il decreto 28 novembre 2014 del Mef, di concerto con il ministero dell’Interno e quello delle Politiche agricole, recante i nuovi criteri di esenzione Imu per i terreni agricoli ex montani è stato pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 284 del 6 dicembre 2014.
A pochi giorni dalla data del 16 dicembre - che interessa quanti devono pagare i saldi Imu e Tasi 2014 e quest’anno, per la prima volta, anche l’Imu sui terreni montani o parzialmente montani - l’ufficializzazione del nuovo provvedimento non fa che alimentare molti dubbi tra professionisti e contribuenti.
Nello specifico, fatti salvi i terreni agricoli situati in Comuni che si trovano ad oltre 600 metri di altitudine e che continueranno ad essere del tutto esenti dal pagamento Imu 2014, per tutti gli altri le nuove regole e modalità di calcolo non sono molto chiare.
È da ricordare che, in base al nuovo provvedimento che applica l’articolo 22 del Dl 66/2014, quando l’altitudine del comune è compresa fra 281 e 600 metri l’esenzione è riservata ai soli coltivatori diretti e imprenditori agricoli, mentre sotto i 280 metri tutti sono chiamati al pagamento.
È arrivata con il Consiglio dei ministri n. 41 di venerdì 12 dicembre la proroga ufficiale dei
termini di pagamento Imu per i terreni agricoli montani.
La scadenza in programma per il 16 dicembre 2014 resta, dunque, valida per i proprietari dei terreni agricoli non compresi nelle zone di montagna e di collina già individuate con le vecchie regole (circolare ministeriale n. 9/1993), che ora sono chiamati alla casa per il versamento della seconda rata per quei terreni per i quali, entro lo scorso 16 giugno 2014, è stata già versata la prima rata Imu.
Per i nuovi esenti - la cui lista si restringe ai terreni agricoli situati in comuni con altitudine superiore a 600 metri e a 280 metri per i terreni posseduti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola – invece, arriva un mini slittamento al 26 gennaio 2015.
Questo il nuovo termine confermato dal decreto legge adottato dal consiglio dei ministri il 12 dicembre, che oltre a disporre il rinvio dei termini prevede anche il rifinanziamento di alcune spese urgenti: sono stati stanziati, infatti, 64,1 milioni di euro per il pagamento delle supplenze brevi nella scuola e aggiunti 56 milioni di euro per il Fondo per le emergenze nazionali.
Il nuovo provvedimento, inoltre, disattivata la clausola di salvaguardia prevista nel Dl 66/2014, che prevedeva l’aumento delle accise nel caso il gettito IVA derivante dal pagamento dei debiti arretrati delle Pa risultasse inferiore alle previsioni. Il minor gettito IVA viene compensato utilizzando accantonamenti che la legge di Stabilità 2014 prevedeva a favore della Pubblica amministrazione.
I contribuenti che, invece, martedì 16 dicembre versano il saldo Imu e Tasi per l’anno 2014 possono utilizzare indifferentemente per assolvere l’adempimento il modello F24 oppure il bollettino postale. Entrambi sono validi per tutti i comuni e possono essere scelti nella modalità cartacea oppure telematica.
Da ricordare, però, che se si vuole pagare in contanti il saldo Imu e/o Tasi di importo superiore a mille euro si dovrà scegliere il versamento con bollettino postale cartaceo o con il modello F24 precompilato, inviato dal Comune.
In caso di compensazione del debito Imu e Tasi con crediti erariali o contributivi, invece, si dovrà obbligatoriamente utilizzare il modello F24 telematico.
Il limite di mille euro viene individuato con riferimento al saldo finale di ogni F24 e non come somma di tutti i modelli F24 da versare nell’anno, oppure alla singola imposta da versare nel singolo F24.