RICCOMETRO ISEE alias DSU 2015

Il 2 gennaio è decollato il nuovo “riccometro”, ossia l’indicatore (Isee) che misura la situazione economica del nucleo familiare
per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate.
Affinché l’Inps possa rilasciare l’Isee, è necessario che il richiedente compili la dichiarazione (Dsu) – dichiarazione sostitutiva unica – contenente informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale. Nella maggior parte dei casi è sufficiente reperire i dati richiesti dalla Dsu “modello mini”. 
Solo in situazioni particolari, in base al tipo di prestazione che il cittadino intende richiedere o delle caratteristiche del nucleo familiare, si rendono necessario necessarie informazioni aggiuntive. 
Le regole generali
Ai fini Isee il nucleo familiare del dichiarante è generalmente costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della Dsu. Salvo casi particolari, i coniugi e i figli minori, anche se non conviventi, fanno parte dello stesso nucleo. Vanno inoltre aggiunte le altre persone presenti sullo stato di famiglia.
I figli maggiorenni, non conviventi con i genitori e a loro carico ai fini Irpef, se non sono coniugati e non hanno figli, fanno parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso in cui genitori appartengano a nuclei distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
In caso di richiesta di prestazioni rivolte a minorenni e/o prestazioni universitarie, il genitore non convivente e non coniugato è attratto nel nucleo familiare purché: 
non abbia figli con persona diversa dall’altro genitore del beneficiario della prestazione; 
non sia tenuto a versare assegni di mantenimento; 
non sia escluso dalla patria potestà; 
non risulti estraneo al beneficiario in termini di rapporti affettivi ed economici. 
Sempre con riguardo all’Isee-università, va precisato che lo studente non convivente nel nucleo familiare di origine, che non risulti autonomo (residente fuori casa da almeno due anni e con reddito non superiore a 6mila euro) è attratto nel nucleo familiare dei genitori.
I beneficiari di prestazioni socio-sanitarie o di corsi di dottorato hanno la facoltà di dichiarare, per l’accesso a tali prestazioni, un nucleo familiare ristretto, composto da loro stessi e dal coniuge e figli se presenti. 
Casi particolari
Qualora nel nucleo siano presenti persone con disabilità e/o non autosufficienza è necessario entrare in possesso della certificazione (della quale andranno riportati gli estremi) attestante la condizione di disagio. Servono inoltre le fatture relative al pagamento delle spese sopportate nel 2014 per l’assistenza personale prestata da enti. Non occorre invece riportare alcun dato riguardante i costi sostenuti per le badanti in quanto rilevato direttamente dall’Inps.
Se uno dei componenti del nucleo fruisce di prestazioni socio-sanitarie residenziali a ciclo continuativo (Rsa, residenze protette e così via) si deve tenere conto dell’importo della retta versata per l’ospitalità alberghiera.
Se invece la Dsu viene presentata per richiedere l’accesso in strutture protette, allora, oltre a fornire indicazione circa eventuali donazioni di immobili, occorre acquisire dal figlio stesso gli estremi della sua Dsu in corso di validità, o, in alternativa, il suo “foglio componente” (modulo Fc1, inclusivo del quadro Fc9), nei quali trovano indicazione le sue condizioni reddituali e patrimoniali e l’eventuale esistenza di condizioni particolari dei componenti del suo nucleo familiare.
Allegati:
Scarica questo file (iseeout.pdf)documenti da presentare per ISEE[documentazione da presentare per ISEE]30 kB
Scarica questo file (istruzioni-DSU.pdf)ISTRUZIONI DSU[DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA ]740 kB

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