modello 730/2015 precompilato
Il contribuente, pertanto, rispetto alle conseguenze derivanti da errori connessi all’indicazione degli oneri, dei crediti d’imposta e delle ritenute indicate nel 730 (sui quali viene apposto il visto) non sarà tenuto a corrispondere all’erario neppure l’imposta, tranne nell’ipotesi in cui egli abbia indotto in errore il Caf tenendo una condotta dolosa o gravemente colposa. Conseguentemente, se a seguito dei controlli sul visto dovessero emergere errori, il Raf e il Caf riceveranno dall’Agenzia una comunicazione telematica con l’indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla rettifica, per consentire, entro i successivi 60 giorni, la segnalazione di eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo. Se i rilievi saranno invece fondati, al Raf non resterà che pagare fruendo così della riduzione della sanzione dal 30 al 20 per cento. Oltre alla sanzione dovranno essere versati le imposte e gli interessi. E qui sta l’anomalia. Perché l’articolo 39, comma 1-bis, del Dlgs 241 del 1997 continua a prevedere che il Caf è obbligato in solido con il Raf al pagamento di una somma «pari alla sanzione irrogata». Il che, considerato che l’articolo 6 del decreto semplificazioni non prevede più l’irrogazione di una sanzione ma la richiesta di «una somma pari all’importo dell’imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente», può indurre a due diverse interpretazioni: la prima è che il comma 1-bis dell’articolo 39 sia stato tacitamente abrogato; la seconda, preferibile, è che sul Caf operi una responsabilità solidale con il Raf per la sola sanzione la quale, in ultima analisi, costituisce una componente dell’intera “somma” dovuta allo Stato.
In ogni caso, salvo ripensamenti del legislatore volti a ripristinare una solidarietà a tutto tondo del Caf, è evidente come i Raf si troveranno esposti al pagamento di somme ingenti a fronte dell’inesistenza di uno specifico obbligo assicurativo.
Tra le novità che il nuovo modello accoglie al suo interno si segnala il cosiddetto «bonus Renzi», il credito di 80 euro mensili che molti lavoratori hanno ricevuto direttamente in busta paga a partire da maggio 2014. Il modello 730 può essere l’occasione giusta per ricalcolarne l’ammontare effettivamente spettante oppure per richiederlo da parte di coloro che non lo hanno ricevuto pur avendovi diritto, come ad esempio i dipendenti di soggetti privati non sostituti d’imposta o per i quali il rapporto di lavoro si è concluso prima di maggio.
La cedolare secca
I contribuenti che hanno optato per la cedolare secca sugli affitti hanno uno sconto maggiore rispetto al passato. L’aliquota prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa, infatti, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è scesa dal 15% al 10 per cento. Dallo scorso anno, inoltre, l’opzione per la cedolare può essere esercitata anche per le abitazioni locate nei confronti di cooperative edilizie o enti senza scopo di lucro, purché sublocate a studenti universitari e date a disposizione dei comuni con rinuncia all’aggiornamento del canone.
Oneri deducibili e detraibili
Novità e conferme anche sul fronte degli oneri deducibili e detraibili. È stata introdotta la deduzione del 20%, da ripartire in otto anni, sulle spese fino a 300mila euro sostenute per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare alla locazione, la detrazione di 900 o 450 euro, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, destinata agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale e utilizzabile come credito d’imposta per la parte che non trova capienza nell’imposta lorda, e infine la detrazione del 19% (massimo 80 euro per ettaro fino a 1.200 euro) sulle spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli da parte di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
«Bonus art» e onlus
Debutta nel 730/2015 il cosiddetto «bonus art», un credito d’imposta pari al 65% delle liberalità in denaro erogate a sostegno della cultura, fino d un massimo del 15% del proprio reddito imponibile da ripartire in tre anni. Elevate inoltre dal 24% al 26% le detrazioni sulle erogazioni liberali a favore delle onlus e dei partiti politici.
I lavori in casa
Nel modello sono ancora presenti, per effetto delle proroghe approvate lo scorso anno, lo sconto del 50% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio e per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’immobile ristrutturato (cosiddetto «bonus mobili») e quello del 65% sulle spese per il risparmio energetico degli edifici e per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche.
Assicurazioni
Non sono più deducibili, invece, i contributi sanitari versati con il premio rc auto, mentre i premi per assicurazioni aventi ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro e quelli aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza al compimento degli atti di vita quotidiana per un importo non superiore a 1.291 euro, da considerarsi al netto dei premi pagati per il rischio morte.
Il Il modello accoglie anche numerose semplificazioni, tra cui l’unificazione al 1° gennaio della data di riferimento per il calcolo delle addizionali regionali e comunali e l’unificazione della scheda ai fini della scelta per la destinazione dell’otto, del cinque e del due per mille dell’Irpef.
Non occorre più segnalare inoltre lo stato civile nel frontespizio e indicare nel quadro dei fabbricati l’Imu dovuta, mentre nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare anche il codice fiscale dei figli residenti all’estero.
A partire dal 15 aprile 2015 , le Entrate metteranno a disposizione la dichiarazione precompilata direttamente sul proprio sito internet. Per accedere alla sezione del sito dedicata al 730, i contribuenti dovranno disporre del codice pin. Una volta effettuato il login, potranno accedere al proprio 730, all’esito della liquidazione e ai principali dati (redditi e spese) utilizzati per assemblare la precompilata. Chi non ha il codice pin potrà rivolgersi al proprio sostituto d’imposta, se presta assistenza fiscale, a un Caf o a un professionista abilitato.
Chi sceglie la dichiarazione precompilata può accettarla così com’è oppure modificarla online, rettificando i dati comunicati dall’Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. In alternativa, potrà delegare il proprio sostituto d’imposta (se presta assistenza fiscale), un Caf o un professionista abilitato. Il contribuente può in ogni caso continuare a presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, compilando il modello 730 cartaceo e presentandolo al proprio sostituto, a un Caf o ad un professionista abilitato. In tutti i casi la dichiarazione va trasmessa entro il 7 luglio. Da quest’anno, quindi, più tempo e una scadenza unica per il 730.
La dichiarazione precompilata può essere dunque:
a) accettata senza modifiche e presentata direttamente o tramite il proprio sostituto;
b) accettata senza modifiche e presentata tramite Caf o professionista abilitato
c) modificata e presentata direttamente o tramite il proprio sostituto o tramite Caf e professionisti abilitati
d) ignorata, senza alcuna conseguenza.
La nuova Certificazione unica dovrà essere consegnata ai percipienti entro il 28 febbraio e trasmessa in via telematica all’agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (per il 2015 il termine sarà il 9 marzo)
È applicabile una sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, tardiva o errata. Nei casi di errata trasmissione della Certificazione unica, la sanzione non si applica se quella corretta viene inviata entro i cinque giorni successivi
Il Garante della privacy, con nota del 20 febbraio 2015 sul sito, informa di aver approvato in data 19 febbraio 2015 lo schema di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate con cui sono state individuate le modalità tecniche che consentiranno ai contribuenti o a CAF, sostituti d'imposta e professionisti che siano stati delegati, di accedere al 730 precompilato, mediante i servizi telematici dell'Agenzia.
L'accesso è possibile fino al 10 novembre di ogni anno, dopo non sarà più possibile richiedere via web o tramite file la dichiarazione.
Per accedere ad una o più dichiarazioni precompilate, i sostituti di imposta, i CAF e i professionisti, dovranno digitare un codice di sicurezza.
I delegati riceveranno in via telematica dall'Agenzia le dichiarazioni precompilate degli assistiti attraverso una richiesta che conterrà, oltre al codice fiscale del soggetto richiedente (sostituto d'imposta, CAF, professionista abilitato), anche:
il codice fiscale del contribuente;
il reddito complessivo del contribuente esposto nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
l'importo esposto al rigo "differenza" nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno precedente, risultante dal prospetto di liquidazione del modello 730 (modello 730-3) o dal quadro RN del modello Unico Persone fisiche;
il numero e la data della delega;
la tipologia e il numero del documento di identità del contribuente delegante.
I documenti di delega acquisiti, compresi quelli di identità, dovranno essere conservati e annotati da chi assiste su un registro cronologico. La gestione delle deleghe sarà affidata a uno o più responsabili.
L'Agenzia delle entrate, oltre a svolgere controlli sull'accesso alle dichiarazioni precompilate, potrà richiedere, a campione, copia delle deleghe e dei documenti di identità indicate nelle richieste di accesso ai 730.
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