REGIME DEI MINIMI DAL 2015

In vigore dal 1 gennaio 2015, con la legge di stabilità, il nuovo regime forfetario dei contribuenti minimi.
Riservato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa (incluse le imprese familiari), arti o professioni, non in forma associata, il nuovo regime dei minimi 2015 opererà come regime naturale, per tutti quei soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla legge.
                                                                         le opzioni
Per chi nel 2014 ha aperto la partita IVA con il regime dei minimi ed è in possesso dei requisiti previsti per il nuovo regime forfettario ha due opzioni nel 2015:
¨  applicare in automatico il regime forfetario, “salvo opzione per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari”
¨  continuare ad avvalersi del regime agevolato per il periodo che residua al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al compimento del trentacinquesimo anno di età, quindi continuerà ad applicarsi fino ad esaurimento
In altre parole, chi al 31.12.2014  applicava  il regime dei minimi, cioè gli under 35 anni con ricavi fino a 30.000 euro, se ha un guadagno fino a 15.000 euro lordi può passare dal 2015 direttamente al regime forfetario agevolato con un'aliquota sostitutiva che aumenta dal 5% al 15%  ma ottiene un regime agevolato contributivo INPS, ovvero  nel regime forfetario non si applica il livello minimo previsto ai fini di versamento dei contributi previdenziali obbligatori INPS (es. Artigiani / Commercianti ) che si applica per l'accredito della contribuzione.
Nel caso che il contribuente minimo  si avvale di coadiuvanti o coadiutori, il titolare può indicare la quota di reddito di spettanza ai singoli collaboratori fino ad un massimo del 49%. Per tali soggetti, il reddito imponibile sulla quale calcolare la contribuzione INPS è in base a quanto previsto dall'articolo 3 bis del decreto legge n.384 del 19 settembre 1992 convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1992, n.438.
Al fine di fruire del regime agevolato ai fini previdenziali, i contribuenti nel regime forfetario devono inviare apposita comunicazione INPS per via telematica per le attività già in essere, la comunicazione va presentata entro e non oltre il 26 febbraio di ciascun anno. per le comunicazioni presentate oltre il termine, le agevolazioni contributive partono dal successivo anno.
                                           Requisiti accesso nuovo regime minimi 2015
In particolare i requisiti di accesso al nuovo regime dei minimi 2015 riguardano:
¨  spese complessive per lavoratori dipendenti, parasubordinati e associati in partecipazioni con solo apporto di lavoro, non superiori a 5mila euro
¨  spese per beni strumentali di ammontare complessivo non superiore a 20.000 euro.
Per il nuovo regime forfetario 2015 il riferimento temporale è costituito dalla data di chiusura del precedente periodo di imposta  che non deve aver superato 20.000 euro (in precedenza era 15.000 euro)   al lordo degli ammortamenti. I beni a deducibilità limitata di cui agli articoli 164 e 102, comma 9, TUIR devono essere sempre considerati nella misura del 50% del costo senza ulteriori limiti di riferimento.
¨  nuove soglie di reddito, variabili in base alla categoria di attività (e ai codici ATECO) variabili da 15mila a 40 mila euro
¨  per il nuovo regime forfetario gli immobili non sono mai rilevanti, a qualunque titolo siano stati acquisiti ed utilizzati nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione
Contribuenti esclusi
Sono esclusi dall’accesso al regime forfetario 2015 coloro che:
  • si avvalgono di regimi speciali Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i non residenti ad eccezione di quelli residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea e in Norvegia e Islanda;che assicurino uno scambio di informazioni e che producano in Italia almeno il 75% del reddito. 
  • che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabilimezzi di trasporto nuovi;
  • che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o a società a responsabilità limitata trasparenti.
Aliquota 15% e semplificazioni fiscali
Sul reddito si applica l’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali al 15%. Non si applica l’irap
Per i primi tre anni di attività il reddito è ridotto di un terzo (10%) a patto che sussistano tali condizioni:
  • nel triennio precedente non sia stata svolta un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non costituisca la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione);
  • nel caso di prosecuzione di un’attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d’azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia indicati in apertura.
Semplificazioni per i minimi: quali sono
Per i nuovi minimi valgono le stesse semplificazioni previste per quelli ante 2014 come:
Þ      esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;ma obbligo della dichiarazione dei redditi con l’effettuazione dei versamenti e saldo imposte e contributi previdenziali dovuti.-
Þ      esonero dall’obbligo della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi, della tenuta e conservazione dei registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali
Þ      esonero dall’obbligo di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Þ       non sono assoggettati a ritenuta d’acconto i ricavi o compensi corrisposti dal sostituto d’imposta;
Þ      non sono tenuti a operare ritenute alla fonte ma nella dichiarazione dei redditi devono indicare il codice fiscale del percettore del reddito per i quali non è stata operata la ritenuta oltre che indicare l'ammontare dei redditi.
Þ      esonerati dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri ma hanno l'obbligo di utilizzare i modelli approvati dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dichiarazione dei redditi relativi all'attività svolta.
 
PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA
DEI RICAVI/COMPENSI
REDDITIVITÀ
1 Industrie alimentari e delle bevande (10 - 11) 35.000 40%
2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 40.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 30.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 - 47.89 20.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 15.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 15.000 62%
7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione (55 - 56) 40.000 40%
8 Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi (64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88) 15.000 78%
9 Altre attività economiche (01 - 02 - 03) - (05- 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99) 20.000 67%
Simulando degli esempi :
  per il settore “Attività professionali”,con compensi  pari ad €.15.000 ed in presenza dei requisiti di cui sopra  il reddito imponibile sarebbe pari a € 11.700   (78% di 15.000) e l’imposta sostitutiva pari a 1.755 euro  (15% di 11.700) salvo riduzione di 1/3 (10%) per il primo triennio per i casi previsti pari ad €uro 1170,00 .-
Ora facciamo i calcoli con il regime ordinario.
Considerando il reddito professionale netto di 11.700 euro: IRPEF lorda 2.691 euro (23% di 11.700), detrazioni sul reddito di lavoro autonomo, exart. 13 comma 5 del TUIR, 952 euro (1.104 x [(55.000-11.700) / 50.200 ] , addizionale  regionale  Marche all’ 1,23% = 144  euro, esenzione dall’addizionale comunale, IRAP non dovuta per assenza dell’autonoma organizzazione.
Ordinariamente sarebbero dovute imposte per complessivi 1.883  euro (2.691+144-952).
Il risparmio dato dall’applicazione del regime forfetario risulta, quindi, pari a 128 euro.    o  € 713,00  in caso di riduzione di 1/3.-
 
Il nuovo regime forfettario adottabile dai contribuenti di minori dimensioni si presenta quindi come un regime naturale, al quale si accede semplicemente presentando i requisiti che la norma richiede per la sua applicazione, da verificare alla data della chiusura dell’anno precedente, per coloro che sono già in attività. Diverso il discorso per i contribuenti che iniziano l’attività nel 2015, per i quali l’applicazione del regime forfettario è condizionata all’esercizio di un’opzione che presuppone una previsione di avverare i requisiti richiesti dall’articolo 1, comma 54 della legge 190/14 . Nel caso in cui, a consuntivo, quei limiti non fossero rispettati, il contribuente perderebbe l’accesso al nuovo regime ma solo dall’anno successivo
 
 

Contribuenti già in attività

Ipotizziamo che il contribuente già in attività al 31 dicembre 2014 abbia tutti e quattro i requisiti “positivi” (ricavi o compensi non superiori ai limiti diversificati per ciascuna categoria da 15mila a 40mila euro, compensi erogati a personale dipendente o paradipendente non superiori a 5mila euro, beni strumentali non superiori a 20mila euro e prevalenza di reddito d’impresa o lavoro autonomo) così come i quattro requisiti “negativi” (non avvalersi di regimi speciali, non essere soggetto non residente, non operare in via prevalente nel settore delle cessioni di immobili o mezzi di trasporto nuovi, non partecipare a società di persone o srl trasparenti): la conseguenza sarà l’ingresso automatico nel regime forfettario. Questo ingresso potrà essere evitato solo manifestando un’opzione per applicare il regime ordinario. In questo senso recita il comma 70 del citato articolo 1 parlando di contribuenti «che applicano il regime forfettario», ma deve ritenersi che si tratti anche di coloro che non lo hanno mai applicato e non intendono applicarlo pur presentando i requisiti di accesso (come avvenuto nel 2008 per il passaggio al regime dei minimi). Al riguardo l’opzione per il regime ordinario deriva dal comportamento concludente, che è elemento sostanziale dell’opzione, mentre essa va comunicata (ma la comunicazione non ha valenza costitutiva dell’opzione) con la prima dichiarazione successiva alla scelta. Dato che il regime forfettario è caratterizzato dalla non applicazione di Iva, una modalità per esprimere l’opzione ( che ha valenza minima triennale) è emettere la prima fattura del 2015 applicando Iva. Questo sarà il momento di maggiore delicatezza poiché il contribuente in attività, abituato ad applicare Iva sui documenti emessi, potrebbe emettere la prima fattura con Iva sia in modo consapevole per evitare il regime forfettario, sia in modo inconsapevole , quindi per errore. Al riguardo si ricorda che con circolare 7/08 fu riconosciuto che in sede di prima applicazione del nuovo regime dei minimi (problema analogo a quello che oggi si manifesta) anche l’emissione di una fattura con Iva non comportava una opzione irrevocabile per il regime ordinario, bensì si poteva correggere l’errore emettendo nota di variazione, sino alla prima liquidazione trimestrale, poiché se si fosse detratto anche l’Iva acquisti nella liquidazione periodica la scelta per il regime ordinario sarebbe stata irrimediabilmente manifestata. Questa pronuncia dovrebbe essere valida anche nell’attuale situazione.

Inizio attività nel 2015

In questo caso la scelta del regime forfettario deriva dal barrare l’opzione in sede di compilazione del modello di inizio attività, utilizzando provvisoriamente (comunicato delle Entrate del 31 dicembre 2014 allegato qui sotto) la casella del regime di vantaggio. Anche in questo caso la precedente circolare 73/07 aveva considerato che una eventuale dimenticanza nella barratura della casella non precludeva in assoluto l’applicazione del regime, a condizione che tale dimenticanza fosse sanata entro 30 giorni e che comunque fondamentale era il comportamento concludente. Si dovrebbe quindi ritenere che per un soggetto che non ha comunicato l’opzione nel modello di inizio attività ma ha emesso la prima fattura senza applicare Iva, il regime forfettario sia correttamente applicato. Per la verità la successiva circolare 17/12 aveva addirittura ritenuto sanabile anche un errato comportamento concludente a condizione che il contribuente operasse le necessarie rettifiche, ma questa ulteriore apertura, affinché sia ritenuta valida, dovrebbe essere confermata dall’agenzia delle Entrate.

Con un ripensamento da parte del Parlamento vi è la possibilità   a estendere le “vecchie” regole a tutto il 2015 ..ma attendiamo nero su bianco in G.U.!!!.
 
Di conforto si scioglie un nodo interpretativo dell'ultimi giorni del 2014 con  la conferma dell’agenzia delle Entrate  che la tassazione al 5% può essere ancora scelta da chi ha avviato l’attività entro gli ultimissimi giorni del 2014. In pratica, chi si è messo in proprio il 31 dicembre scorso avrà tempo fino al prossimo 30 gennaio per optare ancora per il vecchio regimeL’articolo 35 del decreto Iva (Dpr 633/1972) prevede infatti che «i soggetti che intraprendono l’esercizio di un’impresa, arte o professione nel territorio dello Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici locali dell’agenzia delle Entrate ovvero a un ufficio provinciale dell’imposta sul valore aggiunto della medesima Agenzia». Come detto ci sono 30 giorni di tempo per dichiarare l’inizio dell’attività al fisco. Quindi per fare un esempio chi ha iniziato il 22 dicembre scorso avrebbe tempo fino ad oggi per presentare il modello di dichiarazione di avvio all’agenzia delle Entrate ed esprimere l’opzione per i minimi al 5% (ossia quelli del Dl 98/2011). Infatti, la legge di stabilità (articolo unico, comma 88, della legge 190/2014) consente a chi è entrato nel precedente regime di restarci fino alla scadenza del quinquennio o fino al compimento del 35° anno di età. L’effetto potrebbe essere un’ulteriore corsa all’apertura di partite Iva anche a gennaio dopo quella registrata a novembre (+15,6% sullo stesso mese del 2013). 
 
Resta   il problema   contributivo, su cui è forte il pressing delle associazioni delle partite Iva (Confassociazioni, Acta e Alta Partecipazione) per congelare l’aumento dell’aliquota Inps al 30,72% (compresa la quota maternità) già oggetto di una news del ns. studio per utenti registrati.-.  
Intanto, però, c’è già chi può ancora scegliere il 5 per cento. A fare la differenza sono le regole e i 30 giorni di tempo che vengono concessi per l’apertura della partita Iva. 
Attenzione, però, alle finte aperture. Chi entra in extremis potrebbe ritrovarsi esposto a contestazioni da parte del fisco nei prossimi anni. Molti professionisti che assistono partite Iva stanno raccomandando cautela e di optare effettivamente per i minimi solo in presenza di una prova che attesti il reale avvio di un’attività. 

 Note conclusive: La convenienza ad applicare il regime forfettario dei minimi piuttosto che quello ordinario risulta esiguo in termini economici  ed è in relazione all’ incidenza dei costi reali rispetto alla quota forfettizzata.

Risulta più allettante per chi può usufruire della riduzione di un terzo del reddito forfetario nei primi tre anni di attività;
  • nel triennio precedente non sia stata svolta un’attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  • l’attività non costituisca la mera prosecuzione di attività già svolte sotto forma di lavoro dipendente o autonomo (eccetto il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di un’arte o una professione);
  • nel caso di prosecuzione di un’attività svolta da altro soggetto (ad es., cessione d’azienda, donazione, ecc.) i ricavi non devono essere superiori ai limiti di soglia indicati in apertura.
AGGIORNAMENTO al 05 02 2015 :
Dal Comunicato n. 3/2015 della Fondazione Commercialisti Italiani si evidenzia che nel Nuovo regime forfetario si può elevare la soglia di ricavi e compensi. Si riporta la circolare in esame.

Innalzare la soglia dei ricavi o compensi del nuovo regime forfetario in vigore dal 2015, è operazione legittima. In base alla decisione 2013/678/UE del Consiglio UE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Europea n. L316 del 27.11.2013, l’Italia è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari non superi la soglia di 65.000,00 euro.
Per capire meglio quanto stiamo affermando è necessaria una breve premessa.
L’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge di Stabilità 2015, ha introdotto un nuovo regime riservato ai soggetti di minori dimensioni, destinato a sostituire i regimi agevolati esistenti.
Il sistema diventato legge non è esclusivo delle nuove iniziative ma è rivolto a tutte le persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.
Uno dei requisiti per poter usufruire del metodo di tassazione agevolata, detto regime forfetario, riguarda il volume di ricavi e compensi che, nell'anno precedente a quello di applicazione, non deve aver superato i limiti individuati da un’apposita tabella. Limiti che variano da 15mila a 40mila euro, a seconda del codice di attività di ognuno.
L’elevazione del limite dei ricavi ad euro 40mila - rispetto ai precedenti 30mila del regime dei minimi - è riferita soltanto all'attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio e di ristorazione; tutte le altre attività sono relegate in un limite che oscilla fra i 15 ed i 30mila euro.
Facendo un passo indietro, ricordiamo che il D.L. 98/2011 modificò, a partire dall’anno 2012, il primo regime dei contribuenti minimi, prevedendo una imposta sostitutiva del 5 per cento in sostituzione del precedente 20 per cento.
La forte riduzione fu però vanificata dai più stringenti requisiti di fruizione che, di fatto, ridussero drasticamente i contribuenti interessati. Solo il 4% di essi, infatti, era in sintonia con le nuove regole, mentre il restante 96% fu costretto a migrare verso il regime normale.
L'operazione non fu quindi una reale revisione del regime dei minimi quanto piuttosto una manovra per aumentare il gettito, come si può desumere dalla dichiarazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 Marzo 2014 rilasciata a seguito dell'interrogazione parlamentare a risposta immediata n. 5-02445 presentata dall'On.le Filippo Busin.
L'adozione del regime forfetario in vigore dal corrente anno pare comunque perseguire lo stesso obiettivo. Da un lato sono stati infatti ridotti i limiti massimi di ricavi e compensi per potervi accedere, dall'altro è stata triplicata (dal 5 al 15%) la percentuale di imposta sostituiva da pagare.


Esaminiamo, tuttavia, i confini di ricavi e compensi oltre i quali l'accesso al regime forfetario non è consentito.
Premesso che dalla forbice 15/40mila sembra delinearsi un profilo di incostituzionalità per mancato rispetto del diritto di uguaglianza statuito dall'art. 3, si sottolinea quanto già evidenziato in apertura, circa la possibilità di elevare per tutti il limite a 65mila euro, in quanto il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la seguente decisione:

“Articolo 1
In deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EURO. L’Italia è autorizzata ad aumentare tale soglia al fine di mantenere il valore dell’esenzione in termini reali.”

L'auspicio è che, approssimandosi alla revisione del regime, il legislatore tenga conto di quanto sopra innalzando il limite di ricavi e compensi e rendendolo uguale per tutti poiché tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge.
Ricordiamo che la grande maggioranza delle attività, i cui limiti sono attualmente fissati fra i 15 ed i 20mila euro, risulta penalizzata rispetto al recente passato ed al regime dei minimi, dove la soglia di 30mila euro era correttamente stabilita per tutti i contribuenti a prescindere dalla loro attività.
Nella valutazione dei regimi da applicare inoltre è da tenere conto della potenziale assoggettabilità all’IRAP nel regime ordinario in caso di presenza di attività organizzata, a fronte dell’esclusione nel forfetario; il risparmio contributivo relativo all’applicabilità del minimo della cassa  previdenziale di appartenenza; l’ impossibilità di usufruire delle detrazioni per oneri nel regime forfetario, in assenza di redditi diversi da quelli d’impresa o lavoro autonomo;
Tuttavia  il regime dei minimi  comporta un notevole risparmio economico  in termini di gestione contabile affidata al ns. studio con la ns. formula  FOMNIAFORLINEE dedicata ai contribuenti che aprono  nuove attività.- (per appuntamento   (  0721.370360  ) .-

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