Erogazioni Liberali alle ONLUS

Le erogazioni liberali effettuate a partire dal 2015 alle Onlus da persone fisiche e soggetti Ires avranno un cospicuo aumento del limite massimo sia in termini  di detraibilità e di deducibilità.
In particolare, le persone fisiche potranno detrarsi nella misura del 26% - percentuale già innalzata a tale soglia a partire dal 2014 – le donazioni in denaro fino a 30mila euro (art 15, c 1.1, TUIR). L’incremento è significativo, considerato che fino all’anno scorso il limite assoluto era fissato a 2.065 euro. Pertanto, il massimo risparmio conseguibile da un contribuente è ora pari a 7.800 euro di imposte, mentre precedentemente era di soli 537 euro.
Nel calcolo della convenienza fiscale, il donatore verificherà se la Onlus alla quale dona può, in alternativa alla detrazione, far applicare la cosiddetta “Più dai, meno versi” (DL 35/05), norma che prevede la deducibilità delle erogazioni fino al 10 % del reddito dichiarato e per un massimo di erogazione di 70mila euro. La condizione per la Onlus per poter far accedere i propri sostenitori alla deducibilità è che essa tenga scritture contabili che rilevino in maniera analitica i fatti economici, finanziari e patrimoniali da riportare a fine anno in un vero e proprio bilancio.
Per i contribuenti che hanno un’aliquota marginale maggiore del 26% (quindi con redditi sopra a 15mila euro) la deducibilità è comunque più vantaggiosa, dato che – con riferimento ai 30mila euro donati – nell’ipotesi di un contribuente con più di 75mila euro di reddito, questi ne risparmia ben 12.900, ossia 5.100 euro in più rispetto all’applicazione della detrazione.
Anche le aziende vedono aumentata la convenienza a donare, questa volta collegata alla deducibilità di cui all’art. 100, c 2, lett h) del TUIR. Del doppio limite rimane inalterata la quota percentuale (2% sul reddito d’impresa) mentre è stato incrementato il limite assoluto, da 2.065 euro a 30mila. Diversamente dalla “Più dai, meno versi”, il limite cui far riferimento è quello maggiore, fermo restando che sono comunque deducibili le erogazioni fino a 30mila euro, qualsiasi sia il reddito d’impresa. Per redditi molto elevati (indicativamente superiori a 1,5 milioni di euro), è comunque applicabile il limite del 2%. L’innalzamento del limite assoluto è pertanto un incentivo alle piccole medie aziende a donare anche in presenza di utili non significativi. Così come per le persone fisiche, l’azienda porrà a confronto questa previsione con la “Più dai, meno versi” che agisce con gli stessi limiti e condizioni, anche relativamente alla tenuta da parte della Onlus di una contabilità in partita doppia.
In pratica, l’effetto della novità prevista dalla legge di Stabilità sarà quello di favorire le donazioni destinate alle piccole Onlus, quelle che – per ragioni di competenza degli amministratori e di costi – non possono di norma permettersi la tenuta di una contabilità aziendale e la redazione di un vero e proprio bilancio.
Peraltro, proprio le Onlus sono destinatarie di una norma che prevede che fino a 50mila euro di proventi da attività istituzionali e connesse non siano obbligate a redigere un bilancio, ma un semplice rendiconto (art. 20-bis, c. 3, Dpr 600/73). Inoltre le organizzazioni di volontariato possono non tenere conto del limite di cui sopra, in forza del comma 4 della disposizione richiamata.
Anche le organizzazioni non governative possono sulla carta avvalersi della medesima esenzione, ma sia per le caratteristiche delle attività – per le quali gli enti finanziatori richiedono talvolta anche bilanci certificati – sia per l’intervenuta riforma della cooperazione internazionale si ritiene difficilmente applicabile questa misura.
Quanto alle altre categorie di organizzazioni non profit, fondazioni, associazioni e comitati che, operando per fini umanitari nei Paesi non Ocse sono individuati di volta in volta da Dpcm, sono equiparati – ai fini della detraibilità per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche e della deducibilità per quelle ad opera di aziende – alle Onlus, e pertanto anche questi enti godranno dell’aumentato appeal fiscale. Analogamente, anche i partiti politici possono avvantaggiare i propri donatori (già dal 2014) con la detraibilità fiscale del 26% fino a donazioni entro i 30mila euro, tanto per le persone fisiche quanto per le aziende.

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