DSU Dichiarazione Sostitutiva Unica ex ISEE

Con il DM del 07-11-2014 è stato approvato il nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) necessario per calcolare l’ISEE
secondo le modalità stabilite dal DPCM n. 159/2013 che entrerà in vigore a far data dal 01 gennaio 2015 .
La riforma è stata attuata per migliorare l'equità sociale e rafforzare la lotta contro gli abusi ai benefici sociali.
Tra le novità più importanti vi è da segnalare la più ampia nozione di reddito con l'inclusione di importi fino ad ora esente, una maggiore valorizzazione
della componente patrimoniale, la maggior considerazione per i soggetti disabili presenti nel nucleo familiare , l'istituzione dell' ISEE corrente in
presenza di variazioni reddituali superiori al 25% ed infine il rafforzamento dei controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.
LA NUOVA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (DSU)
La Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) è la dichiarazione necessaria per calcolare l’ISEE ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate. Nella
novità normativa troviamo le seguenti tipologie di DSU :

-DSU MINI : si tratta di un modello semplificato per poter calcolare l’ISEE standard o ordinario;
-DSU INTEGRALE : serve per richiedere prestazioni per il diritto allo studio universitario ovvero in presenza di specifiche i caratteristiche del nucleo
familiare (soggetti con disabilità )o in caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o sospensione degli adempimenti tributari a
seguito di eventi eccezionali .

Da sottolineare che per particolari agevolazioni la norma prevede la compilazione di moduli aggiuntivi in relazione a modelli ISEE specifici ( ad
esempio per la richiesta di prestazioni per il diritto allo studio universitario è necessaria la compilazioni di ulteriori moduli e fornire altre informazioni .
La DSU va presentata all’Ente che fornisce la prestazione sociale agevolata, al Comune   ovvero alla sede INPS competente per territorio.
LA RICHIESTA TELEMATICA AD OPERA DELLO STESSO SOGGETTO ALL'INPS
Il richiedente la prestazione agevolata può presentare la dichiarazione, in via telematica, direttamente all’Inps, collegandosi al sito www.inps.it (servizi per il Cittadino” utilizzando il PIN ).
Al momento della presentazione, la dichiarazione contiene solo le informazioni auto-dichiarate e successivamente il dichiarante riceve una ricevuta di avvenuta presentazione da parte dell’ente acquisitore (INPS, Comuni,   o l’Ente erogatore) ma non l’ISEE calcolato che verrà reso disponibile in un secondo momento dopo l’acquisizione degli altri dati da parte dell’INPS e delle Entrate non contenuti nel modello (es: dati reddituali).
La dichiarazione DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell’anno successivo ma sarà possibile presentare una “nuova”
dichiarazione in caso di mutamenti rilevanti del nucleo familiare ovvero delle relative condizioni economiche .

LA NUOVA NOZIONE DI REDDITO
Come già sottolineato Il DPCM n. 159/2013 ha elaborato una più ampia definizione di reddito nella compilazione della nuova DSU ( gli importi da indicare sono riferiti al secondo anno precedente quello di presentazione della DSU) includendo nella domanda le seguenti tipologie reddituali:
REDDITI PERCEPITI NEL BIENNIO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU
-reddito complessivo IRPEF-redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d’imposta
-ogni altra componente reddituale esente da imposta, inclusi i redditi da lavoro dipendente prestato all’estero tassati esclusivamente nello Stato estero
in base alle Convenzioni bilaterali
-proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentare il modello IVA
-assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti
-trattamenti assistenziali, previdenziali percepiti se non già inclusi nel reddito complessivo IRPEF
-redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti a IMU non indicati nel reddito complessivo IRPEF (tenendo conto delle rivalutazioni delle rendite)
-reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato all’art. 5, con l’esclusione dei depositi e c/c bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, se
inferiore, il tasso di interesse legale vigente all’1.1 maggiorato dell’1%
- reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nello Stato di residenza da parte degli appartenenti al nucleo familiare iscritti all’AIRE .

LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO PERCEPITO SOSTENUTE NEL BIENNIO PRECEDENTE LA PRESENTAZIONE DELLA DSU
Sono deducibili dal reddito complessivo percepito dal contribuente le seguenti spese:
-assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge (anche se residente all’estero) e quelli destinati al mantenimento del coniuge e dei figli
-le spese sanitarie per disabili, per l’acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti sordi, indicate in Unico/730 tra gli oneri detraibili, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in Unico/730 tra gli oneri deducibili ( fino ad un massimo di
euro 5.000)
-redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 C.C. per i produttori agricoli obbligati alla presentazione del modello IVA- quota pari al 20%, fino ad un massimo di euro 3.000 dei redditi da lavoro dipendente e assimilati
- quota pari al 20% con un massimo di euro 1.000 dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo IRPEF e dei trattamenti assistenziali e
previdenziali percepiti
SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO RIFERITE AL NUCLEO FAMILIARE
Per tali categorie di spese gli importi da indicare nella nuova DSU sono riferiti all'anno precedente la presentazione della stessa.
- in relazione all'abitazione principale è deducibile la spesa sostenuta per i canoni di affitto (il contratto deve essere registrato) nel limite di euro 7.000 annui incrementato di euro 500 per ogni figlio convivente successivo al secondo
-soggetti con disabilità : introdotte tre fasce di disabilità con deduzioni diverse ovvero :
                                euro .4.000 in caso di disabilità media (incrementate a
                                euro  5.500 se disabile minorenne) ;
                                euro 5.500 in caso di disabilità grave (incrementate a euro 7.500 se disabile minorenne);
                                euro 7.000 in caso di non autosufficiente (incrementata a euro 9.500 se soggetto minorenne)
 -soggetti non autosufficienti : è ammessa la deduzione delle spese per collaboratori domestici (colf) e addetti all’assistenza personale (badanti), inclusi i contributi INPS versati : spese riferite alle rette dovute per il ricovero presso strutture residenziali ; spese relative alla situazione di disabilità, certificate a fini fiscali (massimo euro 5.000)

IL PATRIMONIO IMMOBILIARE
Ai fini della presente valutazione occorre considerare :
a) valore dei fabbricati e dei terreni (edificabili o meno) intestati a persone fisiche non esercenti attività d’impresa detenuti in Italia e all’estero. In
caso di cointestatario il valore è assunto per la sola quota di spettanza. Il valore è quello valido ai fini IMU al 31/12 dell’anno precedente quello di
presentazione della DSU, a prescindere dal periodo di possesso nell’anno;
b) immobili detenuti all’estero : va fatto riferimento alle regole previste per l’IVIE;
c) abitazione principale: il valore IMU è calcolato al netto del debito residuo del mutuo ipotecario e al netto di una franchigia di euro 52.500
incrementata di euro 2.500 per ogni figlio convivente successivo al secondo . Il valore calcolato in questo modo è altresì abbattuto a 2/3.
IL PATRIMONIO MOBILIARE
Per la valutazione di tale voce occorre considerare il valore di riferimento al 31/12 dell’anno precedente quello di presentazione della
DSU:
- conti correnti bancari e postali : il maggiore tra il saldo risultante al 31/12 e la consistenza media annua ( sommare i “numeri creditori totali”
riportati negli estratti conto e dividere per 365gg)
-titoli di Stato , obbligazioni, certificati di deposito e assimilati
-quote d’investimento collettivo di risparmio ( Fondi Comuni)
-masse patrimoniali affidate ad un soggetto abilitato ex D.Lgs. 415/96
-altri rapporti finanziari : contratti di assicurazione “a capitalizzazione”, mista sulla vita e di capitalizzazione
-partecipazioni in società e imprese individuali : va assunto il valore del patrimonio netto se la ditta è in contabilità ordinaria ovvero va considerato il
valore delle rimanenze finali + il costo dei beni ammortizzabili ( al netto delle quote di ammortamento) se la ditta adotta la contabilità semplificata
-partecipazioni in Spa quotate: va assunto il prezzo di quotazione al 31/12
-partecipazioni in Spa non quotate, Srl o società di persone: si applica quanto detto per le imprese individuali.
-Autoveicoli : rilevano gli autoveicoli e motoveicoli di cilindrata maggiore ai 500 cc e le navi e imbarcazioni da diporto che risultano intestati alla data di
presentazione della DSU al componente del nucleo familiare.

FRANCHIGIE DI ABBATTIMENTO DEL PATRIMONIO MOBILIARE
Dal valore del patrimonio mobiliare calcolato si possono detrarre:
- franchigia di euro 6.000 ( maggiorata di euro 2.000 per ogni componente del nucleo familiare successivo al 1° e fino ad un massimo di euro 10.000, da incrementare di euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo)
ISEE CORRENTE
L’ISEE “corrente” costituisce una novità introdotta dal DPCM 159/2013 che consente di rideterminare tempestivamente il valore delI’ISEE in presenza
di variazioni negative della situazione lavorativa superiori al 25% dell’indicatore della situazione reddituale rispetto a quanto determinato in precedenza. L’ISEE corrente può essere richiesto quando per almeno 1 componente del nucleo familiare nei 18 mesi precedenti la richiesta si siano verificate le seguenti situazioni : - risoluzione, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a tempo indeterminato o mancato rinnovo del contratto a tempo determinato o di contratti di lavoro atipico e cessazione di attività per lavoratore autonomo.
Per la compilazione del modello Isee corrente è necessario presentare, oltre al modulo sostitutivo della DSU contenente i redditi in precedenza riportati, anche la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, nonché le componenti reddituali aggiornate.
L'Isee corrente ha una validità di 2 mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
ATTIVITÀ DI CONTROLLO
Il nuovo DPCM in vigore dal 2015 dispone la revisione delle modalità di raccolta delle informazioni e il rafforzamento dei controlli. I dati fiscali
verranno estrapolati direttamente dagli Archivi Inps/Agenzia Entrate e anche i dati Patrimoniali saranno oggetto di consultazione delle apposite banche
dati. Infine è stato disposto un maggior impegno nei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria al fine di verificare le posizioni reddituali e
patrimoniali dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni”.

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