Il 16 giugno è il termine ultimo per il versamento della prima rata 2015 dei tributi locali IMU e TASI dovuti sulle proprietà immobiliari
IMU
Il presupposto dell’IMU, disciplinata dall’art. 13 del D.L. n. 201/2011, si verifica con il possesso dell’immobile, infatti i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori a titolo di proprietà ovvero di altrodiritto reale (es. usufrutto, diritto d’uso, d’abitazione, etc.). L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.
L’imposta non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso” ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). A fini IMU viene mantenuta l’esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, “beni merce” delle impese edili.
L’imposta non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle unità immobiliari “di lusso” ricomprese nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). A fini IMU viene mantenuta l’esclusione dei fabbricati costruiti per la vendita, “beni merce” delle impese edili.
Le pertinenze dell’abitazione principale che possono beneficiare dell’esclusione dal prelievo ai fini IMU sono esclusivamente un’unità immobiliare per ciascuna delle seguenti categorie: C/2 (cantine e soffitte), C/6(autorimesse e postiauto), C/7 (tettoie).
Sono assimilate all’abitazione principale:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate ai soci e da questi adibite ad abitazione principale;
- gli alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e da altri enti di edilizia residenziale pubblica;
- l’abitazione assegnata al coniuge in seguito ad un provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile in catasto, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio presso le Forze armate, di polizia, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
- dal 2015, l’unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, a condizione che risultino già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza e che l’immobile non sia locato o concesso in comodato d’uso.
I Comuni hanno facoltà di assimilare, tramite regolamento, all’abitazione principale:
- l’unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
- l’unità immobiliare concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.
Il calcolo della base imponibile è differente a seconda della tipologia dell’immobile:
- in caso di fabbricati, iscritti al catasto, il valore è costituito dalla rendita catastale, rivalutata del 5% e moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti in ragione della categoria catastale di appartenenza;
- in caso di aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio, fissata al 1° gennaio 2015;
- in caso di fabbricati rurali ad uso strumentale, l’imposta non è poi dovuta;
- in caso di terreni posseduti in Comuni diversi da quelli classificati come montani, la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto, rivalutato del 25% e moltiplicato per un coefficiente pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.
L’importo da versare è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore lo scorso anno, tenendo però conto della situazione del primo semestre del 2015.
Le eventuali variazioni di aliquote e detrazioni deliberate nel corso del 2015 avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
I codici tributi, da utilizzare in caso di versamento con il modello F24, stabiliti per la IMU sono i seguenti:
Le eventuali variazioni di aliquote e detrazioni deliberate nel corso del 2015 avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
I codici tributi, da utilizzare in caso di versamento con il modello F24, stabiliti per la IMU sono i seguenti:
- 3912 abitazione principale e relative pertinenze;
- 3913 fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 3914 terreni;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
TASI
Il presupposto della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, compresa l’abitazione principale, di aree scoperte, nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
La particolarità della TASI consiste nell’essere a carico del proprietario e, pro quota, dell’eventuale occupante dell’immobile (con una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento).
In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta, che costituisce un’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nell’ipotesi contratto di locazione stagionale, cioè di locazione temporanea che abbia una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solamente dal possessore dell’immobile.
Per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, è prevista l’esclusione dalla TASI.
Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. La base imponibile, determinata con le regole appena descritte, è ridotta nella misura del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
La particolarità della TASI consiste nell’essere a carico del proprietario e, pro quota, dell’eventuale occupante dell’immobile (con una % variabile dal 10 al 30%, a seconda di quanto stabilito dal Comune con proprio regolamento).
In presenza di una pluralità di possessori o detentori, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento dell’imposta, che costituisce un’unica obbligazione tributaria.
In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
Nell’ipotesi contratto di locazione stagionale, cioè di locazione temporanea che abbia una durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solamente dal possessore dell’immobile.
Per le aree scoperte pertinenziali o accessorie alle abitazioni e per quelle condominiali non detenute o occupate in via esclusiva, è prevista l’esclusione dalla TASI.
Per le aree edificabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio. La base imponibile, determinata con le regole appena descritte, è ridotta nella misura del 50 per cento per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili.
La base imponibile delle TASI, come per l’IMU, è basata sulla rendita catastale assunta ai fini del calcolo è quella risultante al catasto alla data del 1° gennaio 2015, rivalutata del 5%, il risultato sarà moltiplicato per il coefficiente che varia in base al tipo di immobile (160 per le abitazioni). Su questo valore si applica l'aliquota comunale, con le eventuali detrazioni.
Anche in questo caso, il calcolo del primo acconto in effetti è semplice in quanto deve essere determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2014.
L’importo da versare è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per lo scorso anno, tenendo però conto della situazione relativa ai primi sei mesi del 2015.
Anche in questo caso, il calcolo del primo acconto in effetti è semplice in quanto deve essere determinato facendo riferimento alle aliquote stabilite per il 2014.
L’importo da versare è pari al 50% dell’imposta calcolata applicando le aliquote e le detrazioni in vigore per lo scorso anno, tenendo però conto della situazione relativa ai primi sei mesi del 2015.
Il calcolo sarà effettuato dettagliatamente nel caso la situazione dell’immobile sia variata nel corso del 2015, per esempio per un acquisto, ina vendita o una locazione di un immobile che nel 2014 era a disposizione. Non rileva in vece, la variazione di aliquota da parte del Comune nel corso del 2015 che avrà, avranno rilevanza esclusivamente in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. I Comuni avranno tempo fino al 31 luglio per approvare le eventuali modifiche e le nuove aliquote e detrazioni dovranno essere pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, entro il 28 ottobre 2015.
I codici tributi, da utilizzare in caso di versamento con il Modello F24, stabiliti per la TASI sono i seguenti:
I codici tributi, da utilizzare in caso di versamento con il Modello F24, stabiliti per la TASI sono i seguenti:
- 3958 - TASI su abitazione principale e relative pertinenze
- 3959 - TASI per fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3960 - TASI per le aree fabbricabili
- 3961 - TASI per altri fabbricati
Salvo diversa previsione contenuta nel regolamento approvato dal Comune, il singolo versamento non è dovuto in presenza di importi a debito inferiori a 12 euro.
Il versamento dell’IMU e della TASI, può essere effettuato, alternativamente mediante:
Il versamento dell’IMU e della TASI, può essere effettuato, alternativamente mediante:
-
il modello F24; anche a compensazione con altre imposte, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997;
-
il bollettino di conto corrente postale;
-
altre modalità di pagamento (servizi elettronici interbancari).